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Il Consiglio di Stato ha ancora una volta ribadito la tardività del ricorso, presentato nel 2012 da alcuni cittadini interessati dall'opera nel Capo di Leuca: la legittimazione ad agire era legata al progetto preliminare , di 7 anni precedente.
LECCE – Ancora un ricorso inammissibile, ancora una condanna alle spese. Per i proprietari dei fondi interessati dal cantiere stradale dell’allargamento della Ss 275 non arrivano
buone notizie dalla capitale. Il Consiglio di Stato ha infatti rigettato l’istanza di un gruppo di salentini perché presentato oltre la decorrenza dei termini. Accolte quindi le eccezioni difensive presentate dalla Provincia di Lecce e dal Consorzio Asi, rappresentate da Pietro Quinto.
buone notizie dalla capitale. Il Consiglio di Stato ha infatti rigettato l’istanza di un gruppo di salentini perché presentato oltre la decorrenza dei termini. Accolte quindi le eccezioni difensive presentate dalla Provincia di Lecce e dal Consorzio Asi, rappresentate da Pietro Quinto.
Senza quindi entrare nel merito della vicenda, pur fortemente contestato in tutte le sedi dagli attivisti che si oppongono al mega-progetto relativo al tratto stradale tra Maglie e il Capo di Leuca, i supremi giudici amministrativi hanno messo in evidenza la tardività del procedimento: è con il progetto preliminare, del 2005, che nasce il vincolo preordinato all’esproprio e quindi l’interesse soggettivo dei titolari di immobili coinvolti nel cantiere. E questo perché opere come l’ammodernamento della Ss 275 sono considerate di preminente valenza nazionale e quindi sono soggette a un procedimento particolare finalizzato alla sollecita realizzazione delle stesse. Il Tar di Lecce, ha sottolineato il Consiglio di Stato, ha quindi agito correttamente respingendo i ricorsi presentati nel 2012.
C’è di più. Il ricorso, relativamente alla parte in cui si contestava l’affidamento della redazione del progetto preliminare alla società Prosal , rappresentata in giudizio dall’avvocato Ernesto Sticchi Damiani, è stato dichiarato in parte irricevibile per tardività e in parte inammissibile per difetto di legittimazione ad agire in giudizio: i ricorrenti, cioè, non avrebbero interessi riconosciuti dalla legge nel contestare la procedura d’incarico.
fonte: lecceprima.