semplici, dovremo aspettarci che gli intendenti delle fiamme gialle si mettano a bussare, porta a porta, per verificare se, nell’appartamento, vi è l’effettivo titolare o, invece, un inquilino. Ma è possibile una prova “testimoniale” di tale tipo, onde condannare il padrone di casa per evasione? Secondo la Cassazione, sì. Difatti – si legge nella sentenza in commento – benché nell’ambito del processo tributario vi sia il divieto di produrre prove testimoniali, ciò non vale nel caso in cui le dichiarazioni dei testimoni vengano trasfuse nel verbale redatto dalla G.d.F. Detti documenti, infatti, avranno valore indiziario e concorreranno, con le ulteriori prove (come, per esempio, l’ubicazione dell’immobile) a formare il convincimento del giudice [2]. Peraltro, a ben vedere, il divieto di prova testimoniale previsto dalla legge [3], riguarda la fase del processo e non le verifiche delle Fiamme Gialle. Le dichiarazioni, invece, dei terzi, raccolte dai finanzieri durante le indagini e da questi ultimi inserite, anche per riassunto, nel verbale di constatazione, hanno natura di mere informazioni acquisite nell’ambito di ricerche amministrative e sono, pertanto, pienamente utilizzabili quali elementi di convincimento. In sintesi, ben si comprende che, se è vero che le informazioni raccolte dalla Guardia di finanza non trovano lo sbarramento del divieto della prova testimoniale, tanto più se suffragate da altri elementi, sarà molto più facile, d’ora innanzi, stanare le evasioni.
In pratica
Le dichiarazioni degli inquilini, acquisite dalla Guardia di Finanza, sono un indizio rilevante per l’accertamento del reddito da locazione nei confronti del padrone di casa. Nei cui confronti, dunque, l’Agenzia delle Entrate potrà, di conseguenza, emettere un atto di accertamento fiscale.